Ci auguriamo che la Commissione Industria del Senato dia ascolto alla scienza e non agli interessi economici di Assotelecomunicazioni. Mai state più evidenti di così le ragioni che spingono Assotelecomunicazioni a chiedere alla Commissione Industria del Senato l’innalzamento dei valori di esposizione elettromagnetici da 6 V/m a 61 V/m: “nello studio del Politecnico di Milano per Asstel che ha stimato, in presenza degli attuali limiti, la necessità di 27.900 interventi aggiuntivi, sia in termini di
reingegnerizzazione di siti esistenti, sia di siti nuovi, con un esborso incrementale per questo motivo di circa 4.0 miliardi di euro a carico degli Operatori radiomobili”.
Questo quanto si legge nel documento che Asstel ha presentato alla X Commissione permanente del Senato, dove è evidente che l'interesse economico supera ogni ragionevole motivazione scientifica di non innalzare i limiti elettromagnetici.
Ancora una volta ripetiamo con forza come il limite di 61 V/m, proposto da Assotelecomunicazioni e dall’ICNIRP non tiene conto delle numerose evidenze scientifiche, non ultima la ricerca Health impact of 5G di F. Belpoggi (Istituto Ramazzini) pubblicata dal Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo, che hanno ormai dimostrato la presenza di effetti biologici non termici, anche molto gravi, fino a forme tumorali.
Si ripete che i “livelli di riferimento” di cui all’allegato III della Raccomandazione del Consiglio CE 1999/519/CE di 61 V/m sono validi solo per gli effetti termici, gli unici effetti considerati. Tale livello di riferimento è circa 10 volte più elevato, in termini di campo elettrico, rispetto ai 6 V/m previsti dal valore di attenzione vigente in Italia, ma è 100 volte più alto, in termini di densità di potenza: in tal caso, per la precisione, vanno confrontati i 10 W/mq previsti dalla Raccomandazione Europea con gli 0,1 W/mq del nostro DPCM 8/7/2003.
Inoltre, per correttezza di informazione, se vogliamo esprimerci in termini di limiti generali, l’affermazione di Assotelecomunicazioni secondo la quale, per la banda di frequenza a 3.6 GHz, le raccomandazioni internazionali prevedono un limite massimo di 61 V/m contro i 6 V/m italiani, non risulta corretta: infatti il limite vigente sul territorio italiano, in quella banda di frequenza, è di 40 V/m mentre i 6 V/m rappresentano, come già espresso, il valore di attenzione ossia il tetto massimo di esposizione riferito - specificatamente - ai luoghi a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere.
Non è infine da trascurare l’anomalia di misurare i valori dei campi elettromagnetici, da confrontare con i limiti di legge con il valore di attenzione, come valore medio sulle 24 ore e non più come valore medio su 6 minuti, come il resto d’Europa. Questa anomalia introdotta con la legge n. 221/2012 fa sì che, di fatto, un aumento surrettizio dei limiti sia già stato fatto!
Non solo, ma si ricorda alla Commissione del Senato e ad Assotelecomunicazioni, che la stessa Raccomandazione 1999/519/CE afferma che “gli Stati membri hanno facoltà, ai sensi del Trattato, di fornire un livello di protezione più elevato di quello di cui alla presente Raccomandazione”, ovvero non esiste alcun obbligo di adeguamento.
A questo si aggiunga come, di fatto, non esista neanche un’incompatibilità tra la normativa italiana e l’implementazione delle nuove tecnologie. Tanto che le stesse Agenzie per l’Ambiente ritengono che “la realizzazione del 5G possa avvenire con il mantenimento degli attuali limiti di legge attraverso la definizione di criteri progettuali efficienti come, ad esempio, il corretto dimensionamento e posizionamento degli impianti sul territorio…”.
Nessuna ragione tecnica o economica può giustificare un rischio di salute per la popolazione e la biodiversità. Per questo chiediamo con forza alla Commissione Industria del Senato e a tutti e tutte le parlamentari di dare voce alla ricerca e alla scienza, e non alle ragioni del potere economico.
FIRMATARI
Stefano Ciafani, presidente Legambiente, Fausto Bersani Greggio - Federconsumatori - ISDE Italia….
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
www.arpa.fvg.it/cms/focus_ambientali/Telefonia_mobile/Normativa.html