DICHIARAZIONE CONSIGLIERI GRUPPO SAN FERMO DEMOCRATICA
PUNTO N. 1 "INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO: DISCUSSIONE E APPROVAZIONE" CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/06/2016
Omissis
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Vogliamo però soffermarci su chi è stato indicato per governare, su chi si alternerà al Sindaco alla guida del Caterpillar per realizzare il programma.
Noi infatti non riteniamo legittima la Giunta che ci è stata comunicata.
Nel primo Consiglio abbiamo aspettato a contestarla, volevamo vedere l’atto formale di nomina, prendere atto delle norme citate, per capire come mai era stata aggirata la normativa sulla parità di genere e si era arrivati a nominare una Giunta Comunale che non vede al suo interno nemmeno una donna.
La delibera n 16 del 20/06/2016 è stata pubblicata all’albo 28/06/2016 e non abbiamo trovato nessuna giustificazione a tale omissione.
La norma in vigore per noi è molto chiara sulla necessità di garantire la presenza di entrambi e sessi , soprattutto con l’entrata in vigore della legge 56/2014 che all’art.1 comma 137 recita “nelle giunte comunali di comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico”.
Questa legge non è neppure citata nella deliberazione n 16 del 20/06/2016.
Sappiamo che altri piccoli Comuni non hanno in passato rispettato questa norma adducendo varie motivazioni ma esistono già in materia sentenze sia del TAR sia del Consiglio di Stato .
Non può essere considerata motivazione accettabile il fatto che in Consiglio Comunale la maggioranza non abbia eletto nemmeno una donna. Già aveva discriminato le donne mettendone in lista una sola, che non è stata eletta. Lo Statuto Comunale però, prevede all’articolo 30 la possibilità di ricorrere ad assessori esterni: “scelti tra cittadini aventi i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale”; quindi la norma può e deve essere applicata.
Alla luce di quanto esposto noi voteremo contro questo atto di indirizzo non solo perché non vuole essere rappresentativo delle esigenze di tutte le elettrici ed elettori di San Fermo ma anche perché non riteniamo legittima la Giunta Comunale preposta ad applicarlo visto che non rispetta la normativa sulla parità di genere.
Quindi, per concludere prendiamo atto che con la firma della delibera n 16 .del 20/06/2016 “nomina della giunta comunale” il sindaco di San Fermo della Battaglia ha mancato il rispetto della norma che garantisce la parità di genere all'interno della Giunta appena nominata, Legge n.56 del 7 aprile 2014, articolo 1, comma 137, tanto che il riferimento a tale legge non è neanche citata nella suddetta delibera.
Visto che i riferimenti normativi (che vengono sotto riportati) non danno adito ad interpretazioni equivoche, chiediamo:
- l'attuazione della Legge n.56 del 7 aprile 2014
possibile in quanto lo Statuto Comunale di San Fermo della Battaglia prevede all’articolo 30 del capo III che i componenti della Giunta possano essere scelti non solo tra i Consiglieri Comunali eletti ma “tra tutti i cittadini aventi i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale”.
La parità di genere negli enti locali: le norme di riferimento
Quattro le norme-chiave attualmente in vigore in tema di promozione e garanzia di partecipazione di entrambi i generi al governo locale, con particolare riferimento all'equa rappresentanza all'interno delle giunte municipali:
• una rivolta agli statuti comunali e provinciali, che devono conformarsi al principio di pari opportunità (art. 6 co. 3 TUEL D.lgs. 267/2000);
art 6 comma 3. “Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.”
• una rivolta a sindaci e presidenti di provincia all'atto della nomina dei componenti della giunta (art. 46, co. 2 TUEL);
art 46 comma 2. “Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.”
• una riservata alla possibilità di nomina alla carica di assessore di cittadini esterni al consiglio comunale (art. 47, co. 3 e 4 TUEL);
art 47 comma 3. “Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.”
Art 47 comma 4. “Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.”
• una rivolta alle giunte dei comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti, le quali devono avere al loro interno una rappresentanza percentualmente definita di entrambi i generi (art. 1 co. 137, l. 56/2014).
art 1 comma 137 “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.”
Il principio di parità democratica nella rappresentanza politica e quello di riequilibrio tra uomini e donne all'interno delle giunte comunali erano già stati trattati, con importanti ricadute pratiche, dal TAR Lazio Roma con le sentenze nn. 633 e 8206 del 2013 e dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3144/2014 e sentenza n. 406/2016 che entra nel merito della supposta impossibilità a rintracciare assessori donna.
Tali decisioni sono note per aver declinato i principi di uguaglianza, non discriminazione e pari opportunità in una soglia minima di presenza all'interno delle giunte pari ad almeno il 40% per ciascun genere, sottolineandone la matrice costituzionale (ricavabile dall'art. 51 Cost.), prima ancora che comunitaria, che così recita:
"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro."
Post scriptum:
A giustificazione della scelta fatta Il Sindaco comunica che è stato redatto un documento integrativo alla delibera di nomina della Giunta. In tale documento datato 17/giugno 2016 si riporta la seguente frase :
“da una indagine preventiva svolta, non sono state reperite idonee professionalità di sesso femminile interessate a ricoprire l’eventuale carica di assessore esterno”.