Alla cortese attenzione del Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli
e a tutte le Autorità nazionali e provinciali competenti in materia di circolazione stradale
Si propone alle autorità competenti in materia di rivedere e integrare il comma 1 art. 46 lett. B
articolo 8, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il vigente articolo 46, comma 1, lettera b), del Codice della Strada esclude dall'alveo della definizione di veicolo le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.
le macchine per uso di invalidi ,asservite da motore, rientranti tra gli ausili medici sono considerate veicoli speciali ad uso delle persone di qualsiasi età non deambulanti
Pertanto, la circolazione su strada di dette macchine deve ritenersi non più assimilata a quella dei pedoni.
Conseguentemente, in assenza di specifiche prescrizioni o divieti da parte degli Enti proprietari delle strade, la circolazione su strada delle macchine per uso invalidi deve ritenersi disciplinata da eventuali commi integrativi della presente Legge che deve prevederli e considerarli come veicoli speciali
Tali veicoli speciali possono e devono circolare sulle piste ciclabili, sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino o siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine destro della carreggiata sia sulle strade a doppio senso di marcia dei veicoli sia sulle strade a senso unico di marcia con un dispositivo aggiunto che le renda visibili in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione e in modo da garantire maggiore sicurezza a tali mezzi, in considerazione anche delle basse velocità che essi sono costretti a tenere
In tale quadro, come peraltro confermato anche dal Ministero dell'interno, devono essere rispettati, ai fini della circolazione su strada o altro, i precisi limiti costruttivi posti dal legislatore con l'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada), entro i quali le macchine in questione devono rientrare al fine di potere essere ritenuti e considerati veicoli speciali, fatto salvo lo scopo di evitare eccessi nella loro costruzione e commercializzazione, posto che sono destinati esclusivamente al servizio di soggetti in particolari condizioni fisiche o psichiche.
In definitiva, la nuova normativa con tutte le precisazioni e puntualizzazioni del caso e gli adeguamenti necessari a garantire la circolazione di tali mezzi in sicurezza deve consentire la circolazione di tali veicoli speciali in aree aperte al traffico o altro percorso dotando i mezzi stessi di adeguati sistemi di sicurezza e di segnalazione che si rendessero necessari a causa della ridotta velocità e la tenuta della strada rispetto agli altri veicoli circolanti.
Le macchine in questione dovranno essere coperte da assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria con un costo a cura delle USL che le prescrivono dell'80 % e con il rimanente 20% a carico dell'utente non deambulante, se sopra un determinato limite reddituale o a totale carico delle USL, se sotto detto limite reddituale.
Ringraziamo per l’attenzione che ci verrà riservata da Istituzioni e utenti che per le loro disabilità motorie sono obbligati ad utilizzare mezzi di spostamento come carrozzine asservite da motore elettrico e scooter elettrici.